RATEIZZAZIONI

RATEIZZAZIONI

MODALITÀ DI RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

Puoi richiedere la rateizzazione della tua bolletta entro e non oltre i 10 giorni successivi alla scadenza indicata sul documento.

Per richiedere la rateizzazione scarica dalla sezione modulistica il format, compilalo e trasmettilo via mail a: rateizzazioni@energicalucegas.postecert.it.

Se la tua bolletta risulta domiciliata, per procedere alla rateizzazione ti ricordiamo che è necessario annullare l’addebito della singola bolletta presso il tuo Istituto Bancario o Postale. Solo in seguito sarà possibile procedere con la richiesta di rateizzazione.

Energica offre piani personalizzati applicabili a tutte le bollette di importo maggiore di € 50,00.

bollette importo compreso fra 50 e 500 euro

per un massimo di 4 rate mensili costanti

bollette importo compreso fra 501 e 2000 euro

per un massimo di 6 rate mensili costanti

bollette importo compreso fra 2000 e 4000 euro

per un massimo di 8 rate mensili costanti

bollette importo maggiore di 4000 euro

a partire da 8 rate per un massimo di 12 secondo istruttoria

Le somme relative ai pagamenti rateali saranno maggiorate degli interessi pari al tasso Ufficiale di Riferimento, fatturati nella prima bolletta utile successiva al pagamento della singola rata.

Ti ricordiamo infine che per mantenere attiva la tua rateizzazione è necessario:

 

  1. pagare le rate con i bollettini forniti o mediante lo sportello on line;
  2. pagare le rate nell’ordine stabilito
  3. rispettare le date di scadenza

 

PER LE SOLE UTENZE ISCRITTE AL REGISTRO IMPRESE

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3 del DL Aiuti Quater (decreto attuativo),le imprese, in qualsiasi forma costituite, iscritte al Registro delle Imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate, possono chiedere la rateizzazione della bolletta entro 15 giorni dall’emissione della stessa alle condizioni previste dal decreto attuativo. L’adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti di imposta di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 e all’articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Decreto_Mase_mimit.pdf