ALIQUOTE ACCISA SULLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA
(1) su tutte le utenze domestiche si applica la stessa aliquota di accisa. Per le utenze con potenza impegnata fino a 3 kW e residenza anagrafica, è prevista una esenzione applicata solo se i consumi mensili non superano i limiti prefissati (vedi nota 2).
(2) In caso di forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW, se si consumano più di 150 kWh/mese, i 150 kWh esenti vengono gradualmente ridotti. In caso di forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW, se si consumano più di 220 kWh/mese, i 150 kWh esenti vengono gradualmente ridotti.
(3) E' prevista l'esclusione e l'esenzione da accisa per alcuni impieghi dell'energia elettrica quali, ad esempio:
- energia impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, il costo per l'energia incida per oltre il 50%;
- utilizzata per produrre elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
- destinata ad essere fornita nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari;
- destinata ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni ed accordi;

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